Aspetti
medico legali attuali
M.
Gennari, C. Botta, B. Zanotti
INTRODUZIONE
La cranioplastica, quale intervento chirurgico diretto a colmare
una breccia ossea del cranio, si riconduce a cause diverse: traumi
cranici con fratture infossate, comminute ed esposte della teca,
eventualmente accompagnate da perdita di sostanza; craniotomie
decompressive (per edema, neoplasie, infezioni, lesioni
vascolari); infezioni ed osteomieliti di opercolo osseo; fenomeni
di osteolisi neoplastica e di osteonecrosi conseguente a terapia
radiante; dismorfismi cranio-facciali.
La menomazione rappresentata dalla breccia cranica ossea è
prevalentemente espressa dal difetto di protezione meccanica del
cervello verso eventuali, seppur rari, traumi e dal nocumento
estetico dipendente, in particolare, dalle dimensioni e dalla sede
della breccia; è, infatti, maggiormente evidente quando è
interessato l’osso frontale con il bordo orbitario, rispetto a
quello temporale, parietale od occipitale, ove, almeno in parte,
è mascherato dal capillizio. Né si devono trascurare le
conseguenze psichiche reattive e la possibilità di una
somatizzazione dei disturbi, praticamente sovrapponibili alla
sindrome soggettiva del cranioleso(7). Studi recenti
dimostrerebbero, in realtà, che un’efficiente cranioplastica,
favorendo la circolazione ed il trofismo nel territorio cerebrale
corrispondente al difetto protettivo, può anche migliorare gli
stessi disturbi neurologici(2,23).
I materiali impiegati nella riparazione protesica delle brecce
craniche non hanno, in passato, dimostrato i requisiti ideali(1):
della perfetta istocompatibilità della sostanza, della
malleabilità, della scarsa conducibilità termica, della
trasparenza ai raggi X, della mancanza d’interferenza nell’esecuzione
di TC, RM e SPECT(18). Molti Autori, però, si sono pronunciati a
favore dell’utilizzazione dell’osso originale o autologo, ma
anche, in subordine, di quello omologo prelevato da
cadavere(6,10,30).
La riposizione del lembo osseo originale è considerata scelta
elettiva se viene immediatamente praticata; diversamente, si pone
il problema della sua conservazione, dei rischi di riassorbimento
e d’infezione(17,29), particolarmente rilevanti nell’omotrapianto.
Giocano nettamente a sfavore la notoria insufficienza di strutture
organizzate, come le “banche dell’osso”, ed i costi del
procedimento fisico-chimico di sterilizzazione e di conservazione.
Per l’osso omoplastico si pone anche il problema del rigetto,
mentre l’autotrapianto mediante prelievo di altre parti
scheletriche pone lo svantaggio del duplice intervento e dell’imperfetta
congruenza.
La moderna ricerca si è così orientata verso la sintesi e la
sperimentazione di sostituti dell’osso come i materiali
metallici, polimerici e ceramici. Per le protesi metalliche sono
stati impiegati l’acciaio inossidabile, il tantalio, l’alluminio(18)
ed il titanio; quest’ultimo, ritenuto maggiormente
biocompatibile, non crea artefatti significativi alla TC ed alla
RM, non è tossico, non va incontro ad erosioni nel tempo e non
impedisce la crescita di nuovo osso attraverso gli spazi liberi,
ma fornisce un risultato estetico mediocre(28). I materiali
plastici o polimerici, come i polimetacrilati ed i siliconi,
possono assolvere adeguatamente alla funzione di protezione ed
anche estetica, ma non stimolano affatto la crescita e la
riparazione ossea(9,21).
Il materiale che negli ultimi anni si sta affermando quale
sostituto dell’osso originale è quello ceramico, di
idrossiapatite porosa(5,11,13,14), composto da calcio e fosforo,
come la componente minerale naturale dell’osso. È un prodotto
di sintesi biocompatibile, che non produce effetti dannosi sui
tessuti adiacenti, non dà reazioni di rigetto; è preventivamente
modellabile su misura, secondo la perfetta forma del lembo osseo
originale, realizzata mediante procedura computerizzata di calco
tridimensionale, basato sulle informazioni TC (dispositivo “custom
made”); è inoltre osteoconduttivo(26) perché, attraverso la
sua porosità, guida la rigenerazione ossea sino a trasformarsi
progressivamente nel tempo in osso (processo evidente dopo 6-12
mesi) e a saldarsi perfettamente al tessuto circostante. Le
protesi “su misura” vengono realizzate ad hoc in laboratorio
per ciascun paziente, a fronte della prescrizione dello
specialista, e possono essere adattate durante l’intervento
chirurgico mediante semplice fresatura.
Questo più moderno modello di protesi assicura un ottimo
risultato estetico, mentre l’iniziale limite della sua
fragilità è destinato progressivamente ad annullarsi, per la
trasformazione in scheletro neoformato con resistenza meccanica e
persino capacità autoriparativa, prossima all’osso normale.
Unico apparente limite rimane il costo tutt’ora elevato.
PROSPETTIVE MEDICO-LEGALI
Nella cranioplastica sono prospettabili riflessi medico-legali
relativamente alla sussistenza di un diritto alla protesi più
idonea, al consenso informato all’intervento, alla valutazione
del danno in ambito civilistico e infortunistico, ma anche in
riferimento ai possibili risvolti penalistici o di responsabilità
professionale.
Anzitutto, se esiste oggi una cranioplastica migliore delle altre
per efficienza e riduzione del rischio, essa deve rientrare nella
disponibilità di cura per il paziente, a garanzia di quel diritto
alla tutela della salute, che, nella più ampia accezione del
termine, è sancito dalla Carta Costituzionale (art. 32).
Questo diritto si riconosce, anzitutto, nel rispetto dell’integrità
psicofisica della persona, valido erga omnes, che richiede la “riparazione”
risarcitoria, se viene violato. Dal momento che il risarcimento
del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio
del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se
non si fosse verificato l’evento lesivo (Cass. Civ. S.U., 22
luglio 1999, n. 500 e n. 501, in Danno e Resp., 1999, 965), una
breccia cranica provocata da un trauma o, comunque, dal fatto
illecito di terzi, deve essere “reintegrata in forma specifica”
(art. 2058 C.C.), per quanto possibile, in quanto materialmente
riparata con i mezzi e gli interventi più idonei a ricondurre il
“bene” allo stato primitivo, a spese del responsabile. Solo
per la componente differenziale, rispetto alla completa restitutio
ad integrum, può farsi ricorso ad un risarcimento “per
equivalente”, in somma in denaro, che, riguardo alla salute,
può solo convenzionalmente (secondo i consueti parametri del
danno biologico o della incapacità a produrre reddito)
corrispondere all’effettivo valore dei danni causati(15).
Dottrina medico-legale(4) e giuridica(16,27) sono concordi nell’affermare
il diritto alla risarcibilità delle cure, non solo “necessarie”,
in quanto indispensabili ed insostituibili, ma anche di quelle “utili”,
in quanto efficaci nel favorire la guarigione (a queste possiamo
ragionevolmente ascrivere la cranioplastica, specie se “custom
made”). In altre parole, è scontato il diritto al risarcimento
di tutte quelle cure idonee ed efficienti a modificare nel senso
più favorevole lo stato di salute o l’invalidità del soggetto.
Il costo attualmente più elevato delle protesi ceramiche,
allestite con procedura computerizzata, non può dunque costituire
un limite ostacolante il giusto risarcimento del danneggiato. D’altra
parte, il maggior costo che verrebbe posto a carico del
responsabile civile, come “danno emergente” o reintegrazione
in forma specifica (art. 2058 C.C.), risulterebbe poi di fatto
compensato, se non ipoteticamente anche superato a suo vantaggio,
da un minor valore del risarcimento per equivalente stabilito
dalla riduzione proporzionale del quantum di danno biologico
permanente.
Infatti, la valutazione civilistica del danno causato dalle brecce
craniche, inizialmente basata su criteri anatomici e
morfostrutturali, con particolare riguardo alle loro dimensioni,
si è andata poi modellando nel tempo sui criteri di tipo
prevalentemente funzionale (22,8,12). Ricorrendo alle “Guide”
nazionali di valutazione medico-legale del danno biologico
permanente maggiormente in uso, Luvoni, Bernardi e Mangili(20)
indicano, per una “breccia cranica di circa 10 cm2”, il valore
10% di danno biologico, con l’avvertenza che la ricostruzione
protesica elimina o riduce il difetto di protezione e di
vulnerabilità; ma “persistendo una situazione anormale, anche
per gli eventuali riflessi di ordine psichico sul soggetto
menomato” e considerando “l’inevitabile persistere di
modeste perdite di sostanza ossea”, tale percentuale “deve
essere ridotta per non giungere ad assurdi valutativi”. Anche la
“Guida” di Bargagna et Al.(7) riserva “alle brecce craniche,
a seconda dell’estensione” un valore di danno biologico
permanente sino al 15%, precisando che “il valore percentuale
non deve adattarsi matematicamente al variare delle dimensioni
della breccia (o delle brecce), ma si dovranno ponderare, caso per
caso, le condizioni di effettiva menomazione”. Si riconosce,
però, che “gli interventi di cranioplastica possono oggi
rimediare ai difetti di protezione del contenuto cranico, sino a
dimezzare il tasso invalidante” indicato.
È nostra opinione che un’efficiente cranioplastica con protesi
cranica perfezionata ad personam, eliminando completamente il
danno estetico del dismorfismo osseo e consentendo, attraverso la
progressiva rigenerazione ossea guidata, un graduale ed effettivo
recupero della funzione protettiva dell’osso naturale, possa
ridurre l’attribuzione del quantum di danno biologico permanente
sino ad un tasso che oggi può andare ben sotto il dimezzamento
dei valori indicativamente tabellati (secondo Bargagna et Al.(7)),
potendo praticamente avvicinarsi o idealmente coincidere con il
danno biologico direttamente correlato agli esiti traumatici e
chirurgici extracranici (meningo-encefalici, del cuoio capelluto e
dei piani muscolari).
Le medesime osservazioni e considerazioni possono essere
integralmente trasferite alla valutazione del danno in ambito
infortunistico.
Nell’assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, sono poste a carico dell’Istituto
assicuratore (INAIL) anche le cure mediche e l’assistenza
protesica (D.P.R. n. 1124/1965, artt. 66, 86 e 90) che “si
prefigge il massimo recupero della capacità lavorativa e dello
stato di salute psico-fisica dell’assicurato ai fini del suo
recupero professionale e sociale e, quindi, del suo reinserimento
nella vita di relazione”(3). Per l’Istituto assicuratore si
prospetta la naturale contropartita di una riduzione del danno
biologico, significativamente reintegrato dalla protesi cranica
più efficiente.
Anche nell’infortunistica privata può essere previsto in
polizza il rimborso delle spese di cura e protesiche determinate,
in via diretta ed esclusiva, dall’infortunio, con la
contropartita, per l’impresa assicuratrice, di un proporzionale
abbattimento del tasso di invalidità permanente indennizzabile.
Trattandosi di un diritto pubblico soggettivo, quello all’integrità
fisica o alla salute, la violazione da parte di terzi, che abbia
causato una perdita di osso cranico e determinato,
conseguentemente, l’intervento chirurgico di cranioplastica, è
perseguita anche penalmente con configurazione dei delitti di “lesione
personale” (artt. 582, 583, 590 C.P.). Tuttavia, mentre la
breccia ossea in sé, ma anche la riparazione protesica non
integrale, configurano necessariamente specifica “aggravante”
prevista dall’art. 583 C.P., che può rendere la lesione
personale “grave”, per “indebolimento permanente di un
organo” (quello cranico, organo “giuridico” di protezione
del sistema nervoso centrale), o addirittura “gravissima”, per
“sfregio o deformazione permanente del viso”, vi è motivo di
ritenere che una perfetta riparazione e integrazione ossea con
protesi su misura in ceramica, escludendo in ogni caso lo “sfregio”,
possa consentire di motivare anche l’assenza dell’aggravante
di “indebolimento” dell’organo cranico.
Al di fuori dell’ipotesi risarcitoria, il diritto alla tutela
della salute, inteso nella concezione solidaristica di diritto all’assistenza
sanitaria, erogabile dal servizio sanitario nazionale, incontra i
limiti rappresentati dalla disponibilità delle risorse
predefinite per il settore sanitario (Corte Cost., sentenza n.
416/1995), cosicché non può essere visto come diritto assoluto l’accesso
a prestazioni non “necessarie” ed esuberanti i “livelli
essenziali di assistenza”, compreso quello ad un cranioplastica
su misura, secondo la tecnologia più avanzata.
Ma, se anche parliamo di un diritto “relativo”, per i limiti
imposti dalle esigenze della più equa distribuzione delle
risorse, non possiamo sottrarre alla persona il diritto di
provvedere autonomamente, con i propri mezzi, al perseguimento del
migliore livello di ripristino della sua integrità fisica o
salute. Per questi motivi, quando non sia possibile effettuare
nello stesso intervento la riposizione di un lembo osseo autologo
e sia comunque differita nel tempo l’operazione di
cranioplastica, il paziente deve essere messo nelle condizioni di
poter manifestare la propria volontà anche nella scelta protesica.
Deve allora essere necessariamente prevista, nell’informazione
data dal neurochirurgo, preliminare al consenso all’intervento,
la comunicazione della tecnica o delle tecniche di cranioplastica
fruibili in quella struttura, con i relativi benefici, svantaggi e
rischi (infezioni, riassorbimenti, decubiti, rigetto, inestetismi,
ecc.), delle possibili alternative, specificando i relativi costi
e vantaggi o indicando i centri specialistici di riferimento,
qualora essa non potesse essere praticata in quella sede.
Se il paziente non è stato completamente libero di scegliere,
perché non adeguatamente informato, così da dover passivamente
accettare una prestazione tecnica qualitativamente inferiore alle
sue attese e possibilità economiche, secondo un ormai consolidato
orientamento della giurisprudenza civilistica, potrà contestare
al medico e all’istituzione sanitaria il diritto al risarcimento
di quella parte di danno da lui non preventivato (per difetto,
appunto, di informazione), che sarebbe stato evitabile o
contenibile con una migliore, seppur onerosa, scelta di
riparazione protesica (Cass. Civ., sez III, n. 6464/1994 e n.
364/1997).
Se oggi una responsabilità del neurochirurgo, per la sua scelta
tecnica nell’intervento di cranioplastica, potrebbe
effettivamente porsi in questi termini di difetto nel “consenso
informato”, è prevedibile che, con la diffusione e la probabile
riduzione dei costi delle protesi craniche singolarmente
programmate, l’adozione di una più rischiosa e meno
vantaggiosa, nonché desueta, tecnica riparativa delle brecce
craniche, possa concretizzare anche una responsabilità per colpa;
tale condotta potrebbe, infatti, circostanziare un’imperizia,
per mancato aggiornamento o una negligenza e/o imprudenza, per una
scelta non del tutto attenta ai veri interessi del paziente.
Il ruolo della professionalità medico-legale nel campo della
responsabilità medica ci induce anche a riferire l’esperienza
peritale di uno di noi sulle possibili conseguenze anche penali di
eventi, scelte o tecniche operative nella specifica materia delle
cranioplastiche. Nel 2003, un neurochirurgo ospedaliero fu “indagato”
dall’Autorità giudiziaria per il delitto di “lesioni
personali colpose” (art. 590 C.P.), non avendo egli conservato
(o avendo forse smarrito) l’opercolo cranico prelevato ad un
giovane traumatizzato, sottoposto a craniotomia decompressiva.
Dopo alcuni mesi, una volta programmato il reintervento di
cranioplastica, non essendosi potuto recuperare l’osso autologo,
fu praticata la riparazione della breccia cranica con protesi in
titanio. Il Giudice per le indagini preliminari, però, concluse
con sentenza di non luogo procedere per il medico, accogliendo le
motivazioni della perizia, sintetizzabili nella mancanza del
presupposto penalistico della “malattia”, al fine di potersi
configurare una “lesione personale” (si era trattato, infatti,
del materiale utilizzo di una protesi metallica invece di quella
naturale, comunque non vitale, che non aveva comportato differenze
di invasività e di tempi chirurgici) e nella mancanza di una
effettiva, apprezzabile e provata diversità nella qualità del
risultato. L’utilizzo di una protesi personalizzata “custom
made”, anche più efficiente dell’osso autologo, la cui
conservazione incontra comunque rilevanti difficoltà, legate alla
carenza di “banche dell’osso”, garantirebbe anche da questo
eventuale rischio giudiziario.
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